martedì 18 settembre 2012

55% di sgravi fiscali per risparmio ed efficienza energetica.

Avviso importante: dal 26 giugno 2012 la percentuale del 36% per le ristrutturazioni aumenta al 50% Il Dl 22 giugno 2012 n. 83, conosciuto come “Decreto crescita” e convertito in Legge n. 134/2012, ha cambiato ancora una volta il meccanismo dell’incentivazione alle ristrutturazioni degli edifici. A partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Decreto, la percentuale del 36% per le ristrutturazioni aumenta al 50% e l’importo massimo di spesa per ogni unità abitativa sale da 48.000 a 96.000 euro. Il nuovo decreto lascia immutata l’impostazione del 36% e tutti i precedenti riferimenti normativi, limitandosi a variare la percentuale e il massimo detraibile fino alla scadenza del 30 giugno 2013. Il contenuto di questa pagina, dedicata agli adempimenti da osservare per fruire dell'agevolazione, è aggiornato secondo le modifiche intervenute, in vigore dal 26 giugno 2012. Per conoscere, invece, chi ha diritto alla detrazione, gli interventi ammessi, i requisiti e i tetti di spesa vai alla pagina "Detrazioni fiscali 50% (ex 36%) per manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro o risanamento conservativo". Avvisiamo i nostri lettori anche del fatto che, in fase di conversione in Legge del Decreto crescita (Legge 134/2012), è stata apportata una modifica che proroga a giugno 2013 la possibilità di accedere alle detrazioni del 55% per gli interventi di efficienza energetica degli edifici. Per maggiori informazioni sulle detrazioni del 55% vedi la sezione di Nextville espressamente dedicata. >> Vai a Detrazioni 55% Per rimanere aggiornati sulle novità di Nextville vi invitiamo a iscrivervi alla nostra newsletter quindicinale gratuita. Iscriviti qui. Adempimenti per il riconoscimento della detrazione d'imposta 50% (ex 36%) per le ristrutturazioni edilizie Vai ai paragrafi: Non è più richiesta la comunicazione di inizio lavori La documentazione da conservare I dati da indicare nella dichiarazione dei redditi Da quando decorre la soppressione dell'obbligo della comunicazione di inizio lavori La ritenuta d'acconto del 4% Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale IVA e fatturazioni Pagamento mediante bonifico Per fruire della detrazione Irpef 50% (ex 36%) sulle spese di ristrutturazione i contribuenti sono tenuti ad osservare una serie di adempimenti. Non è più richiesta la comunicazione di inizio lavori Secondo quanto disposto dal Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, i contribuenti che intendono usufruire della detrazione del 50% (ex 36%), non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori. Lo stesso decreto dispone che occorre "indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate." ^ Torna all'inizio La documentazione da conservare Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2011/149646 ha recepito quanto disposto dalla normativa nazionale, prendendo atto della soppressione dell'obbligo di invio della comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara. Il medesimo provvedimento ha recepito anche l'obbligo di conservare a cura del contribuente e esibire in caso di controllo la seguente documentazione: • "le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente. • per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento • ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori • comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri (vedi oltre in questa pagina) • fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute • ricevute dei bonifici di pagamento". Attenzione: come precisato con la Circolare 19/E del 2011, nel caso di lavori su parti comuni, ogni condomino potrà detrarre la sua parte, anche se non è in possesso di copia di tutta la documentazione. "Per usufruire del bonus del 36% (ora 50%, ndr), infatti, basta disporre di una certificazione in cui l’amministratore di condominio attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione". Nella dichiarazione dei redditi, "i singoli condomini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile. Tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC concernente le comunicazioni dell’amministratore del condominio, da allegare alla propria dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esenzione da tale obbligo o di utilizzo del modello 730, da presentare unitamente al frontespizio del modello Unico PF della propria dichiarazione dei redditi". ^ Torna all'inizio I dati da indicare nella dichiarazione dei redditi Come precedentemente specificato, il Dl 70/2011 ha disposto l'obbligo di "indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione". Nel modello Unico e nel modello 730 il contribuente ha un apposito spazio dove è possibile inserire questi dati, con i relativi allegati; gli stessi che prima doveva indicare e allegare alla comunicazione da inviare al Centro operativo di Pescara. E cioè: • la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia; • i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento); • la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI a decorrere dal 1997, se dovuta; Se il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell’Ici (ad esempio, l’inquilino), non è necessario produrre le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di pagamento dell’Ici. • la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l’importo dei lavori eseguiti dovesse superare quello inizialmente preventivato, sarà necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria; • la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui questi vengano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario). Il modello 730 La sezione prevista per il modello 730 è stata denominata: SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 50% (ex 36%) L'Agenzia delle Entrate specifica che "questa sezione deve essere compilata in relazione ai lavori iniziati nel 2011". Il modello Unico La sezione prevista per il modello Unico è presente nel Quadro RP - Oneri e spese ed è denominata: Sezione III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 50% (ex 36%) I righi da compilare sono quelli che vanno da RP51 a RP54, con i medesimi dati illustrati più sopra in questa pagina Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti per inserire i dati richiesti, l'Agenzia delle Entrate dispone che vengano compilati "altri moduli, numerandoli progressivamente nell’apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell’apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata del modello base compilato". O, in alternativa, è possibile allegare, invece di tutta la documentazione richiesta, un'autocertificazione, in cui si dichiari che il contribuente è in possesso della documentazione e che la tiene a disposizione in caso di controlli. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, il singolo contribuente in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il singolo contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. ^ Torna all'inizio Da quando decorre la soppressione dell'obbligo della comunicazione di inizio lavori Con la Circolare 19/E, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la soppressione dell’obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori non riguarda soltanto gli interventi successivi all’entrata in vigore del Dl 70/2011 (14 maggio 2011), che l’ha sancita, ma l’intero 2011. In sostituzione della comunicazione, i contribuenti dovranno indicare nella dichiarazione i dati e conservare i documenti indicati su indicati. Invece, i contribuenti che hanno spedito la raccomandata con la comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro il 13 maggio 2011, "dovranno barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, senza compilare le successive colonne relative ai dati catastali dell’immobile". E ancora, "i contribuenti che hanno spedito la raccomandata con la comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro il 13 maggio, ma dopo l’inizio dei lavori, ovvero a partire dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto - Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, ndr), dovranno, invece, compilare le colonne relative ai dati catastali dell’immobile dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, senza barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” degli stessi righi". ^ Torna all'inizio La ritenuta d'acconto del 4% Il 1° luglio 2010 era stata resa obbligatoria la ritenuta 10% ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d’imposta del 55% o del 50% (ex 36%). La Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Dl 6 luglio 2011, n. 98, all'articolo 23, comma 8 ha previsto una riduzione della ritenuta, dal 10% al 4%. Per maggiori informazioni, vedi la voce nel menu di destra. ^ Torna all'inizio Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale I soggetti interessati alla detrazione devono inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione di inizio lavori. La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl. Secondo quanto disposto dal comma 1, articolo 99 del Dlgs 81/08, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve inviare all'Asl la notifica preliminare di inizio lavori nei seguenti casi: • cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea; • se nel corso dello svolgimento dei lavori il cantiere, in cui operava un'unica impresa, ricorre alla prestazione d'opera di più imprese, occorre avvisare tempestivamente l'Asl con l'invio della notifica • cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno. La comunicazione deve essere inviata con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni: • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi; • natura dell’intervento da realizzare; • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione; • data di inizio dell’intervento di recupero. ^ Torna all'inizio IVA e fatturazioni La Finanziaria 2010 ha reso permanente il regime agevolato dell'iva al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. In pratica si applica il 10% alla manodopera, mentre si applica il 20% ai prodotti acquistati. Tuttavia, se il fornitore dei beni e dei servizi è unico, come quasi sempre avviene, tutto l'importo può essere assoggettato al 10%. In quest'ultimo caso, l'Agenzia delle Entrate precisa che "qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi". Riportiamo qui di seguito un esempio tratto dalla Guida dell'Agenzia delle Entrate: Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui: a) per prestazione lavorativa 4.000 euro; b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro. Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 20%. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di: • ascensori e montacarichi; • infissi esterni e interni; • caldaie; • video citofoni; • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; • sanitari e rubinetteria da bagni; • impianti di sicurezza. Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%: • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio; • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo. Dichiarazione di responsabilità Per poter assoggettare ad aliquota agevolata la prestazione d'opera o l’acquisto di beni è consigliabile richiedere (da parte dell'azienda che presta l'opera) o fornire (da parte del committente) una dichiarazione di responsabilità per l'applicazione dell'Iva agevolata. Nel menu di destra è disponibile un esempio di tale dichiarazione. Fatturazione Al contrario di quanto accadeva in passato, per usufruire dell'iva agevolata al 10% non occorre più indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata separato da quello dei beni acquistati. Il Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 ha soppresso l'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera. Quindi, fino al 13 maggio 2011 nelle fatture relative alle spese detraibili doveva essere indicato il costo della manodopera in voce distinta da quella delle apparecchiature e materiali impiegati. Dopo il 13 maggio 2011 tale indicazione non è più necessaria. Le fatture devono essere intestate allo stesso soggetto che richiede la detrazione. ^ Torna all'inizio Pagamento mediante bonifico Le spese detraibili devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Attenzione: come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 55/E del 7 giugno del 2012, se il bonifico non verrà compliato con i giusti riferimenti utili alla banca o alle Poste per operare la ritenuta del 4%, la detrazione decade. Per maggiori informazioni vedi la voce "Ritenuta 4% sui bonifici", nel menu di destra. I beneficiari devono allegare alla dichiarazione dei redditi dell'anno relativo ai lavori effettuati le fotocopie delle fatture e dei bonifici. Gli originali delle fatture e delle ricevute dei bonifici devono essere conservati ed esibiti a richiesta degli uffici finanziari.

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